{"id":73016,"date":"2024-04-29T15:21:17","date_gmt":"2024-04-29T15:21:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hdsalento.com\/cis-puglia-codice-identificativo-struttura\/"},"modified":"2025-03-03T10:22:41","modified_gmt":"2025-03-03T10:22:41","slug":"cis-puglia-codice-identificativo-struttura","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.hdsalento.com\/en\/cis-puglia-codice-identificativo-struttura\/","title":{"rendered":"CIS Puglia, Codice Identificativo Struttura"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"73016\" class=\"elementor elementor-73016 elementor-14293\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5b0d442 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"5b0d442\" data-element_type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e4d7a68 elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"e4d7a68\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-shortcode\"><nav aria-label=\"breadcrumbs\" class=\"rank-math-breadcrumb\"><p><span class=\"last\">Home<\/span><\/p><\/nav><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-425219f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"425219f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">CIS Puglia, Codice Identificativo Struttura<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-03e11ee elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"03e11ee\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-90f6635 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"90f6635\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Affitti turistici: Ecco cos&#8217;\u00e8 il Codice CIS<\/h2>\n<p>L&#8217;attuazione della legge regionale n. 57\/2018, integrativa della precedente legge n. 49\/2017, a detta di Federalberghi far\u00e0 emergere tutti i turisti fantasma non contemplati dalle statistiche ufficiali, gestiti in particolare da Airbnb. Non sarebbero pochi: secondo i dati di Pugliapromozione, per 1 turista censito ve ne sono 6 che arrivano in nero. Milioni di persone. Il Codice identificativo di struttura va indicato da tutti i soggetti che esercitano attivit\u00e0 di intermediazione immobiliare e affitto breve, che gestiscono portali telematici. Dove? Su ognuno dei vari strumenti di pubblicit\u00e0, promozione e vendita. Le funzioni di vigilanza, controllo e irrogazioni delle multe spettano ai Comuni.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h2>Cosa cambia con il CIS?<\/h2>\n<p>Il\u00a0<b>provvedimento n. 22 del 13.01.2020<\/b>, che disciplina le modalit\u00e0 attuative e di gestione del Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere,\u00a0<b>stabilisce<\/b>\u00a0che la pubblicit\u00e0, la promozione e la commercializzazione dell\u2019offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo utilizzato, devono indicare il Codice Identificativo di Struttura\u00a0<b>(CIS) di ogni singola unit\u00e0 ricettiva.<\/b>\u00a0Le agenzie di affitti per vacanze in Puglia, nonch\u00e9 tutti i soggetti intermediari compresi i portali telematici, devono obbligatoriamente pubblicare il CIS su tutti gli strumenti utilizzati per la promozione delle strutture ricettive.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h2>Perch\u00e9 \u00e8 stato istituito il CIS in Puglia<\/h2>\n<p>Secondo i dati forniti dalla Guardia di Finanza, una casa vacanza su due viene locata a nero. Una fotografia non solo pugliese, ma nazionale, sconfortante per chi invece si occupa di\u00a0<b>affitti case vacanze in Puglia<\/b>\u00a0nel rispetto delle leggi. Si pensi che da dicembre 2018 ad agosto 2019, Airbnb registrava in Puglia 40.481 alloggi disponibili, circa l&#8217;88 per cento in pi\u00f9 rispetto agli alloggi messi a mercato dal colosso americano dell&#8217;homesharing appena due anni prima. Un \u201csommerso turistico\u201d di oltre 160.000 camere e un fatturato maggioritario (50\/60%) dell\u2019intera economia turistica pugliese. L\u2019adozione del CIS diventa uno strumento di particolare importanza poich\u00e9 consente di monitorare l\u2019attivit\u00e0 delle piattaforme digitali e degli OTA. La Puglia dunque lavora per garantire a tutti gli attori dell\u2019ospitalit\u00e0 di operare in un\u2019ottica di assoluta e sana concorrenza.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h2>Per saperne di pi\u00f9: ecco il testo della legge regionale 17 dicembre 2018 n. 57<\/h2>\n<p>Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonch\u00e9 delle attivit\u00e0 turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge: Art. 1 Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 Dopo il capo II della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonch\u00e9 delle attivit\u00e0 turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici), \u00e8 inserito il seguente: \u201cCapo II bis. Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere<\/p>\n<ul>\n<li>Art. 10 bis. Soggetti destinatari<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Sono soggetti alle disposizioni del presente capo tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalit\u00e0 turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).<\/li>\n<li>Le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalit\u00e0 esclusivamente turistiche ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431\/1998, e sono strutture ricettive non alberghiere alle quali si applicano solo le disposizioni di cui al presente capo.<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Art. 10 ter. Istituzione registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Al fine della conoscenza dell&#8217;offerta turistica regionale \u00e8 istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il \u201cCodice identificativo di struttura\u201d (CIS).<\/li>\n<li>Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale disciplina le modalit\u00e0 attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Art. 10 quater. Codice identificativo di struttura (CIS)<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorit\u00e0 competenti, la pubblicit\u00e0, la promozione e la commercializzazione dell&#8217;offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all&#8217;uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unit\u00e0 ricettiva.<\/li>\n<li>I soggetti che esercitano attivit\u00e0 di intermediazione immobiliare, nonch\u00e9 quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attivit\u00e0 dei soggetti di cui al comma 1 dell\u2019articolo 10 bis., pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati.<\/li>\n<li>Fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5.<\/li>\n<li>I soggetti che non ottemperano correttamente all&#8217;obbligo di cui al comma 1, ovvero che contravvengono all&#8217;obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni attivit\u00e0 pubblicizzata, promossa o commercializzata.<\/li>\n<li>I soggetti che non ottemperano correttamente all&#8217;obbligo di cui al comma 2, ovvero che contravvengono all&#8217;obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni attivit\u00e0 pubblicizzata, promossa o commercializzata.<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Art. 10 quinquies. Vigilanza e controlli<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell&#8217;autorit\u00e0 di pubblica sicurezza e dell&#8217;autorit\u00e0 sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell\u2019ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.<\/li>\n<li>Al fine di contrastare forme illegali di ospitalit\u00e0, la Sezione regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unit\u00e0 immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on-line di promozione e commercializzazione delle strutture e unit\u00e0 immobiliari medesime.<\/li>\n<li>I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Art. 10 sexties. Decorrenza dell\u2019obbligo di indicazione o pubblicazione del CIS<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>La data di decorrenza dell\u2019obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unit\u00e0 ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all&#8217;uopo utilizzato sar\u00e0 determinata dal provvedimento di cui al comma 2 dell\u2019articolo 10 ter..\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Affitti turistici: Ecco cos&#8217;\u00e8 il Codice CIS L&#8217;attuazione della legge regionale n. 57\/2018, integrativa della precedente legge n. 49\/2017, a detta di Federalberghi far\u00e0 emergere tutti i turisti fantasma non contemplati dalle statistiche ufficiali, gestiti in particolare da Airbnb. 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